Termotecnica e servizi ecologici

Le norme per il trattamento del letame di cavallo


Le norme per il trattamento del letame di cavallo sono contenute all'interno del Regolamento CE n. 1069 del 2009, che stabilisce a livello europeo le norme sanitarie per i cosiddetti sottoprodotti di origine animale che non sono destinati al consumo da parte delle persone. Tra questi sottoprodotti c'è, appunto, lo stallatico, vale a dire l'urina e gli escrementi degli animali di allevamento, con lettiera o senza (sono esclusi da tale classificazione i pesci di allevamento). Al di là delle norme europee, tuttavia, è bene informarsi anche su ciò che è previsto dalla normativa regionale: come si può immaginare, può essere che vi siano delle differenze tra una regione e un'altra, e a tal proposito può essere opportuno rivolgersi alla ASL veterinaria di riferimento per tutti gli approfondimenti del caso.

 

In genere, comunque, si possono usare dal punto di vista agronomico gli effluenti che provengono dagli allevamenti, come dimostra il fatto che all'interno del regolamento sono precisate le modalità da seguire per il trasporto, la comunicazione, lo stoccaggio e l'uso. 

La normativa nazionale

Un altro elemento normativo a cui è bene far riferimento, questa volta a livello nazionale, è il Testo Unico Ambientale, il quale alla lettera f del comma 1 dell'articolo 185 prevede l'esclusione dei materiali fecali dal campo di applicazione della parte IV del D. Lgs n. 152 del 2006, a condizione che essi siano impiegati per la produzione di energia da biomassa, per la selvicoltura o in agricoltura tramite metodi e processi che non mettano a repentaglio la salute umana e che non creino danni all'ambiente. Per esempio, lo sterco di cavallo può essere considerato gestito in maniera appropriata se viene lasciato maturare nelle concimaie prefabbricate e poi viene utilizzato, sulla base di uno specifico piano agronomico, in qualità di fertilizzante per terreni che appartengono all'azienda da cui proviene il letame stesso.

D'altro canto, se il letame deve essere usato in un'azienda diversa, il produttore ha facoltà di farlo a patto che rispetti le prescrizioni presenti nel D. Lgs. n. 75 del 29 aprile del 2010, in cui sono contenute le norme relative alla vendita dei fertilizzanti. Tale decreto legislativo, in particolare, impone ai produttori di fertilizzanti di iscriversi presso il Registro dei fabbricanti di fertilizzanti: la richiesta di iscrizione deve essere inoltrata al ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima che i fertilizzanti stessi vengano messi in commercio. La legge, inoltre, obbliga la messa in pratica di un sistema attraverso il quale possa essere assicurata la tracciabilità del prodotto che viene messo in vendita.

Come comportarsi negli altri casi

Nell'eventualità in cui un'azienda - o anche un maneggio - non abbia terreno da fertilizzare in funzione di uno specifico piano agronomico, se non si è interessati a produrre il letame e a rivenderlo è necessario trattare lo sterco come un rifiuto, il quale andrà identificato con il codice CER 02.01.06, che include il letame, le urine, le feci animali e le lettiere usate. 

Come deve essere trattato il letame

In termini pratici, trattare il letame in qualità di rifiuto speciale non pericoloso vuol dire stoccarlo in un deposito temporaneo e poi trasferirlo attraverso una ditta autorizzata a trasportare questo tipo di rifiuti, che si occuperà di conferirlo a un'azienda che ne gestirà lo smaltimento o il recupero, a seconda dei casi. C'è bisogno sempre di un formulario di accompagnamento rifiuti che deve essere conservato ed esibito in caso di controlli.