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Come aprire un’impresa di facchinaggio a Milano


E’ detta impresa di facchinaggio a Milano, la ditta che svolge quelle attività, anche con l’utilizzo di mezzi meccanici o di attrezzature tecnologiche, come: portabagagli; facchini e pesatori di mercati agro-alimentari; facchini degli scali ferroviari; facchini doganali; facchini generici; accompagnatori di bestiame; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in base all’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni. Le attività di facchinaggio a Milano sono esclusivamente quelle esercitate per conto terzi. Le imprese di facchinaggio a Milano devono chiedere domanda di inizio attività all’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui provincia è collocata la sede legale o all’Albo delle Imprese Artigiane della provincia ove è situata la sede operativa.

 

I requisiti richiesti per l’apertura di un’impresa di facchinaggio a Milano sono: una dimostrata affidabilità attestata da un istituto bancario ed è necessario produrre, in originale, l’attestazione di un istituto bancario, che non deve avere data anteriore a tre mesi rispetto al momento della sua presentazione; l’inesistenza di notizie sui protesti, iscritte nel registro informatico di cui alla legge 480/95 a carico del titolare di un’impresa di facchinaggio a Milano individuale, degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative; l’iscrizione all’Inps e all’Inail, in presenza dei presupposti di legge, di tutti gli addetti all’attività di facchinaggio, compreso il titolare, i familiari collaboratori ed i soci lavoranti.

 

Ci sono però anche da soddisfare i requisiti di onorabilità da parte del titolare dell’impresa di facchinaggio a Milano, che sono: salvo che sia intervenuta la riabilitazione, l’assenza di sentenza penale definitiva di condanna o la mancanza di pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni; salvo che sia intervenuta la riabilitazione, l’assenza di sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; la mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte, oppure dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; l’assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; l’assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/01.