Enti, servizi pubblici e sociali

Abbattere le barriere nei luoghi pubblici


La complessa disciplina dell'accessibilità di spazi e infrastrutture da parte di cittadini con limitate, o nulle, capacità deambulatorie, sin dal 1978, anno della prima legge a riguardo (D.P.R n.384 del 27/4/1978), indicava un regolamento specifico in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. Gli edifici di proprietà pubblica (come scuole di ogni ordine e grado, ospedali, caserme, stazioni ferroviarie ed aeroportuali, ecc.) sono stati soggetto di queste ed altre normative che hanno interessato tutte le modifiche intervenute negli anni per rendere fruibili in tutto il territorio nazionale gli edifici e gli spazi pubblici, da parte di questi nostri concittadini meno fortunati.

Con la modifica n. 41 del 1986 prima e la Legge 13/89 dopo, ribadendo il rispetto per le direttive precedenti, vennero emanate delle disposizioni per il conseguimento dell’autorizzazione da parte di progetti di costruzione, o ristrutturazione, di opere pubbliche, vietando l’erogazione da parte dello Stato, o di altri enti pubblici, di contributi per la realizzazione di lavori in contrasto con le prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Entro l’anno successivo, le Amministrazioni pubbliche erano tenute a dotarsi quanto meno di piani di eliminazione degli stessi impedimenti presenti in tutti gli edifici pubblici già esistenti e non conformi alle prescrizioni, anche tramite dispositivi come gli elevatori per disabili, piattaforme e montascale indispensabili, in determinate situazioni, per il sollevamento di persone e carrozzine.

La legge 104/92, poi, amplia il campo di applicazione della normativa, prendendo in considerazione gli edifici pubblici, che non rientravano fra quelli considerati dalla legge 13/89, come per esempio gli studi professionali, gli esercizi commerciali di vendita o di tipo misto (es. riparazione e vendita).

Con il D.P.R. n. 503 del 24/7/96 viene introdotta la definizione di barriera architettonica così come la conosciamo, mediante un regolamento specifico che ne stabilisce le norme per l’eliminazione negli edifici, spazi e servizi pubblici. Pur se negli anni successivi sono intervenute ulteriori leggi a perfezionamento della materia, si può affermare che con questo D.P.R. viene indicata la strada da percorrere per l’accessibilità di edifici esistenti e di spazi esterni pubblici, come parcheggi, arredo urbano, marciapiedi, incroci pedonali (e addirittura i semafori), scale e rampe.

In virtù di questi ultimi due ambiti, gioca un ruolo chiave l’installazione di dispositivi come gli elevatori per disabili, in grado di garantire l’accesso a uffici e ospedali, piuttosto che supermercati o altri luoghi pubblici, indispensabili per una vita sociale, oltre che motoria…

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche presso gli edifici scolastici, i requisiti necessari interessano le strutture interne ed esterne, ma anche gli arredi. Infatti, hanno l’obbligo di essere conformi, così come pure i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche. Gli edifici distribuiti su più piani, e non dotati di ascensori, devono necessariamente disporre di aule al pianterreno raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale, ma anche di montascale e piattaforme elevatrici per raggiungere i piani superiori. Specifiche disposizioni sono inoltre previste per la definizione di spazi riservati, per esempio, per servizi di fruizione dei mezzi di trasporto pubblico.

Queste normative sono state applicate con la previsione ad esempio di elevatori per disabili a Lucca e in tutta la Toscana, ma nel nostro futuro, sarà sempre più improbabile prescindere da logiche urbane sull’accessibilità equa dei luoghi pubblici anche da parte dei disabili, specie perché, purtroppo, andremo incontro ad un aumento dei portatori di handicap motori, legato all’invecchiamento della popolazione nazionale.