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Assicurazione professionale per Architetti ed Ingegneri


Anche gli architetti e gli ingegneri hanno l'obbligo di una assicurazione professionale. Lo sapevi?

In genere si pensa che l'obbligo di assicurazione professionale sia necessario solo ed esclusivamente per i titolari di studio.

Niente di più errato, è obbligatorio essere assicurati qualora si sia regolarmente iscritti all'albo e sopratutto qualora si intenda praticare la professione. Anche i collaboratori di studio a partita iva devono fornirsi di polizza rc sebbene non appongano la firma ai progetti.

E' bene ricordare che l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali connessi all'attività svolta è scattato il 15 agosto 2013, grazie ad una proroga introdotta dalla  Riforma delle professioni  (DPR 137/2012).

Un professionista abilitato e regolarmente iscritto all'ordine, se non sottoscrive una polizza assicurativa non può praticare la professione ed in caso contrario commette un illecito disciplinare che verrà sanzionato dall'Ordine territoriale, questa norma generica si applica anche agli architetti ed ingegneri.

E' pure vero che l'iscrizione all'Albo territoriale non implica l'accensione di una polizza, così recitano le linee di indirizzo in materia «L'obbligo vale solo per coloro  che esercitano in modo effettivo e in forma autonoma (vale a dire in proprio e non, invece, in forza di un rapporto di lavoro dipendente) la professione».

Ciò sta a significare che un architetto ed un ingegnere che intendono praticare la professione devono avere la copertura assicurativa adeguata a quanto prevede la legge.

Lavoratori dipendenti

Per quanto riguarda architetti ed ingegneri che svolgono l'attività professionale ma sono alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato non vi è obbligo di assicurazione professionale posto che non si lavori con incarico professionale. Nel caso di un dipendente senza incarico professionale è il datore di lavoro ad avere l'obbligo di stipula di rc professionale che includa anche i lavoratori assunti in studio, la polizza professionale in questo caso deve coprire anche il lavoratore dipendente, in questo caso è comunque bene ricordare che il rapporto di lavoro deve essere di lavoratore dipendente:

Obbligo di stipula assicurazione professionale

Freelance, collaboratori, consulenti invece sono soggetti ad assicurazione professionale autonoma, qualora esista un rapporto di collaborazione a partita Iva con uno studio professionale il lavoratore deve essere assicurato, nelle linee guida stabilite dal Collegio Nazionale degli Ingegneri, valide anche per gli architetti è infatti scritto “ il professionista sarà formalmente tenuto ad attivare una formale copertura assicurativa che lo tenga indenne dai "danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale" svolta nei confronti del suo "unico" cliente-committente (vale a dire lo studio per il quale egli presta la propria  collaborazione in via esclusiva)».