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Fideiussione a garanzia di locazione: la garanzia pensata per ampliare il potere di aggressione del locatore


Il contratto di fideiussione, di cui all’art. 1941 c.c., ha, in generale, la funzione di ampliare il potere di aggressione del creditore: tale figura giuridica ben può essere estesa a tutela del credito del locatore, ecco che in questo caso si parla di fideiussione a garanzia di locazione. Anche in questo specifico caso, esattamente come accade più in generale, la tutela ha luogo per il tramite dell’assegnazione, in capo ad un nuovo debitore, dell’obbligazione definita e circoscritta in base al contratto principale. Tale nuovo debitore è chiamato dunque, proprio per effetto della stipula della fideiussione a garanzia di locazione, ad indossare le vesti di fideiussore, ossia di colui che, proprio per effetto della stipula del contratto fideiussorio, si impegna, in caso di inadempimento del debitore originario, a garantire il creditore.

Origini della legittimità dell’istituto

L’istituto della fideiussione a garanzia di locazione ha oggi trovato fortuna ed ampia applicazione nella prassi, ma prima che ciò accadesse non sono state poche le questioni sollevate in merito alla sua validità. La più controversa è stata di certo quella legata all’ammissibilità dell’inserimento, in un contratto di locazione, di un autonomo contratto di fideiussione al fine di garantire le obbligazioni pecuniarie accettate dal conduttore. Fortunatamente è stata la stessa Cassazione che, chiamata a pronunciarsi in materia, ha dissipato ogni ragionevole dubbio in merito, considerato che, in relazione al contenuto pattuito, l’oggetto di questo secondo accordo è, se non determinato, in ogni caso facilmente determinabile (Sentenza n. 3525, in data 13 febbraio 2009). Ne consegue che è assolutamente legittimo questo istituto atipico, quello della fideiussione a garanzia di locazione appunto, sotto ogni profilo, in quanto la fideiussione è prestata al fine di rendere sicuro l’assolvimento di un contratto di locazione, sempre che la prestazione sia sufficientemente definita, in modo tale che il destinatario abbia esatta contezza di quello che può pretendere e colui che esegue l’obbligazione conosca bene quello che è tenuto a prestare al fine di adempiere correttamente.

Durata del contratto di fideiussione a garanzia di locazione

La durata del contratto di fideiussione a garanzia di locazione, stando al disposto normativo di cui all’art. 1957 c.c., coincide esattamente con la data delle singole prestazioni oggetto del contratto principale -prima fra tutte il pagamento del corrispettivo richiesto per godere della locazione appunto- e non già con quella dell’estinzione dell’intero rapporto. Nonostante ciò possa, apparentemente, apparire scontato, in realtà non lo è affatto: nella prassi, infatti, non è raro che si ingeneri un po’ di confusione. A seguire, quindi nel caso in cui venga ad occasionarsi la morosità del conduttore, il locatore potrà agire a sua tutela, domandando la risoluzione del contratto, sempre che abbia preventivamente informato il fideiussore medesimo. Nel caso invece in cui il garante receda anticipatamente, quindi prima della scadenza del contratto di fideiussione, la fideiussione a garanzia di locazione non potrà essere considerata valida ed efficace a copertura delle obbligazioni maturate a seguito della prosecuzione della locazione.