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Mantenimento dei figli: spese ordinarie e spese straordinarie


Oltre all’assegno mensile, il giudice di norma impone al coniuge non collocatario dei figli, ovvero quello presso il quale non vivono, di contribuire al loro mantenimento, corrispondendo anche il 50% delle spese straordinarie mediche, sportive, scolastiche e di svago. I problemi generalmente nascono quando si deve stabilire quali siano le “spese straordinarie” e quali invece rientrino nella “gestione quotidiana” dei figli. Non poche volte capita infatti che il genitore convivente anticipi le spese extra e poi, dopo averne chiesto la restituzione della metà all’ex, quest’ultimo si rifiuti di corrispondere la sua parte.

 

La Cassazione, proprio nel tentativo di chiarire questo aspetto, ha definito le spese straordinarie come quelle conseguenti ad eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riferimento alla loro salute; oppure le spese che servono per soddisfare le esigenze saltuarie e imprevedibili o, in ultimo, quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti. Sono quindi considerate spese ordinarie, quindi rientranti già nell’assegno mensile erogato per il mantenimento, quelle che riguardano esigenze normali e prevedibili dei figli, anche se parametrate nell’arco di un anno: tanto per fare qualche esempio, l’acquisto dei libri scolastici e del materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per fare sport a scuola e della quota di iscrizione alle gite scolastiche, essendo obbligatorio e non straordinario, che i figli frequentino la scuola. Sono invece considerate spese straordinarie quelle relative ad esigenze saltuarie e imprevedibili dei figli, che non rientrano cioè nelle loro consuetudini di vita.

 

Proprio perché imprevedibili, il giudice non le può prevedere in anticipo già nella sentenza di separazione o divorzio. Per esempio, sono da considerare “extra” le spese mediche per interventi chirurgici o per fisioterapia, per gli occhiali da vista, per le lezioni private. Non è considerata straordinaria la spesa legata alla assistenza di un figlio disabile in quanto volta a soddisfare bisogni ordinari, anche se specifici e individualizzati, di quel figlio. Per quanto riguarda le spese della baby sitter, si considerano ordinarie e rientrano quindi nell’assegno mensile, se ad essa il genitore affidatario fa abitualmente ricorso a causa dei propri impegni di lavoro; si considerano invece straordinarie se la baby sitter viene utilizzata per una imprevedibile necessità del genitore di recarsi altrove per un’emergenza. Quanto alle spese universitarie, la Cassazione ha ritenuto che esse giustifichino la richiesta al giudice di un aumento dell’assegno di mantenimento, in quanto sono spese destinate a durare nel tempo e non sono né saltuarie, né imprevedibili, quindi ordinarie.