Motori e trasporti

Controllo targa e verbali autovelox: questione di (90) giorni


Ogni cosa ha i suoi tempi, e la notifica del verbale per eccesso di velocità non fa eccezione. Per accertare il mancato rispetto dei limiti è sufficiente per le autorità fare presso il PRA un controllo targa del veicolo “scoperto” dall’autovelox. Quindi sembrerebbero non esserci impedimenti all’invio del verbale nei tempi stabiliti, vale a dire 90 giorni. Eppure, capita che tali documenti arrivino dopo tale periodo e perciò le persone a cui è stata fatta la multa hanno il diritto di chiederne e ottenerne l’annullamento, senza che l’ente contestante possa opporsi a ragione, avanzando come motivazione l’alto numero di casi di superamento dei limiti di velocità.

La sentenza

Lo conferma una sentenza, la 1189/15 - quinta sezione civile del giudice pace di Milano, secondo cui è da ritenersi che la data della violazione di cui all’articolo 142 del Codice della strada coincide con quella della rilevazione anche perché all’ente accertatore è sufficiente eseguire un controllo targa tramite una visura al PRA, a cui ha accesso immediato, per accertare il responsabile dell’illecito.

Il caso

È recentemente venuto alla luce il caso del magistrato Perucchini, che ha accettato il ricorso del proprietario di una vettura a cui era stato inviato in ritardo il verbale: l’infrazione al Codice della Strada era stata compiuta il 7 giugno 2014, ma il proprietario aveva ricevuto la multa solo il 20 novembre 2014, quindi superati i 90 giorni di tempo a disposizione per la notifica.

L’eccezione

Solo se le vetture su cui è rilevato l’eccesso di velocità risultano a noleggio o in leasing, allora i 90 giorni decorrono a partire da quando viene stabilito chi era il guidatore al momento della trasgressione. In questo caso, il controllo targa è sì necessario per risalire al proprietario, ma bisogna fare ulteriori verifiche affinché la sanzione sia notificata nei tempi giusti alla persona corretta.