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Privacy dei minori nelle notizie online, il Garante blocca immagini e dati personali diffusi dai media

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto il 27 ottobre 2026 per fermare l'ulteriore diffusione di immagini e informazioni che permettono di identificare alcuni minorenni coinvolti nei disordini avvenuti a Milano. Il provvedimento, adottato in via d'urgenza, riguarda servizi televisivi e articoli pubblicati da sei operatori dell'informazione, nei quali la ricostruzione dei fatti di cronaca si è accompagnata alla divulgazione di elementi personali ritenuti incompatibili con le tutele previste per i minori.

La decisione affronta una questione che interessa direttamente le redazioni digitali: la possibilità di raccontare un episodio di rilevanza pubblica non autorizza automaticamente a rendere riconoscibili i minorenni coinvolti, neppure quando vengono indicati come responsabili di comportamenti illeciti.

Il documento, registrato con il numero 809, dispone una limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali e vieta l'ulteriore diffusione dei contenuti identificativi, compresa la loro permanenza online. L'Autorità ha inoltre avvertito che la ripubblicazione delle stesse informazioni da parte di altri soggetti potrebbe costituire una violazione della normativa.

Il caso di Milano e l'intervento sui contenuti giornalistici

All'origine del provvedimento ci sono le notizie relative ad alcune manifestazioni di protesta nel capoluogo lombardo, durante le quali sono stati compiuti danneggiamenti ai danni di esercizi commerciali. Le verifiche preliminari del Garante hanno individuato servizi televisivi, filmati e articoli che dedicavano particolare attenzione a uno dei minorenni coinvolti, rendendolo riconoscibile attraverso immagini e informazioni personali.

L'intervento riguarda Rai News, la trasmissione Le Iene e le testate Open, Il Giornale d'Italia, Corriere della Sera nell'edizione milanese e Milano Post.

Secondo quanto ricostruito dall'Autorità, alcuni contenuti mostravano il volto di un minore senza adeguate misure di oscuramento. Altri associavano alle immagini informazioni relative alla residenza, alla scuola frequentata e alla situazione familiare o educativa. In un servizio televisivo erano stati intervistati anche i genitori, ripresi presso la loro abitazione con un oscuramento soltanto parziale del volto.

Il Garante ha rilevato inoltre la pubblicazione dell'immagine riconoscibile di un secondo minorenne coinvolto negli stessi avvenimenti.

La diffusione dei filmati aveva già assunto dimensioni considerevoli, con riprese e condivisioni attraverso social network e differenti organi d'informazione. La presenza delle immagini su più canali contribuiva a rendere inefficaci alcune precauzioni adottate successivamente.

Il punto contestato non riguarda la legittimità della copertura giornalistica delle manifestazioni. Gli episodi di violenza e danneggiamento costituiscono fatti sui quali esiste un interesse pubblico all'informazione. La criticità individuata dal Garante riguarda invece la trasformazione della vicenda personale di un minorenne nel principale elemento narrativo della notizia, con un'esposizione giudicata eccessiva rispetto alle esigenze della cronaca.

La decisione ha natura cautelare. L'Autorità ha formulato una valutazione preliminare sulla possibile illiceità dei trattamenti e si è riservata ulteriori determinazioni al termine dell'istruttoria. Non si tratta, dunque, di un accertamento definitivo accompagnato da una sanzione già irrogata.

Quando un minore è identificabile anche senza pubblicarne il nome

Uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento riguarda l'identificabilità indiretta. La protezione dell'identità di un minorenne non può essere valutata esclusivamente verificando se il suo nome compaia nell'articolo.

Un contenuto può permettere di riconoscere una persona anche attraverso l'associazione di informazioni apparentemente secondarie. La scuola frequentata, il quartiere di residenza, le caratteristiche della famiglia o un'immagine dell'abitazione possono diventare elementi identificativi quando vengono pubblicati insieme.

La questione assume particolare importanza nei contesti territoriali circoscritti. Un dettaglio che appare generico a un pubblico nazionale può risultare sufficiente per identificare una persona all'interno di una comunità scolastica o di un quartiere.

Il principio ha conseguenze dirette sulla privacy dei minori nelle notizie online, perché le informazioni possono essere raccolte da articoli diversi e ricomposte attraverso una semplice ricerca.

Una testata potrebbe omettere il nome del minore ma pubblicarne la fotografia. Un'altra potrebbe descrivere la sua situazione scolastica. Una terza potrebbe riportare particolari relativi alla famiglia. La combinazione di questi contenuti può consentire l'identificazione anche quando ciascuna redazione ritiene di aver adottato alcune cautele.

Il Garante richiama proprio questo rischio nel valutare l'efficacia dell'oscuramento delle immagini.

Nel caso milanese, la precedente circolazione dei filmati e la presenza di ulteriori dati personali hanno reso insufficiente la pixelatura parziale dei volti. L'Autorità ha considerato anche la possibilità che il pubblico riconoscesse i soggetti attraverso contenuti già visualizzati altrove.

Ne deriva un criterio operativo preciso: l'anonimizzazione deve essere valutata sul risultato effettivo, non sulla semplice presenza di un intervento grafico.

Oscurare il volto può essere necessario, ma non sempre basta. Occorre verificare che il materiale pubblicato, considerato nel suo insieme e insieme alle informazioni già circolanti, non consenta di risalire all'identità del minorenne.

Il diritto di cronaca e il principio di essenzialità dell'informazione

La disciplina italiana non introduce un divieto generale di pubblicare notizie che riguardano minorenni. Stabilisce però limiti particolarmente rigorosi quando la diffusione di informazioni personali rischia di comprometterne la dignità, la riservatezza o lo sviluppo.

Il riferimento normativo comprende il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, il Codice italiano in materia di privacy e le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

L'articolo 137 del Codice e l'articolo 6 delle Regole deontologiche richiamano il principio dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

Questo criterio consente di distinguere i particolari necessari per comprendere un avvenimento dalle informazioni che soddisfano prevalentemente la curiosità del pubblico.

Nel racconto di disordini urbani, per esempio, possono essere rilevanti la dinamica degli episodi, le conseguenze dei danneggiamenti, gli interventi delle autorità e le eventuali responsabilità accertate. Le informazioni sulla vita scolastica di un minorenne coinvolto non diventano automaticamente indispensabili per il solo fatto di essere disponibili.

L'articolo 7 delle Regole deontologiche introduce una protezione specifica: vieta di pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca e di fornire particolari che permettano di identificarli.

La tutela riguarda anche vicende che non costituiscono reato. Inoltre, nei casi di rilevante interesse pubblico in cui il giornalista valuti la diffusione di notizie o immagini relative a minorenni, deve considerare se la pubblicazione risponda effettivamente all'interesse oggettivo del minore, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla Carta di Treviso.

Il provvedimento del 27 ottobre applica queste disposizioni a una situazione specifica. Non introduce una nuova disciplina generale né modifica i principi che regolano l'attività giornalistica.

Rende però evidente quanto sia delicato il bilanciamento fra libertà d'informazione e protezione dei dati quando il protagonista di una notizia è un bambino o un adolescente.

La Carta di Treviso tutela anche i minori accusati di comportamenti illeciti

Il richiamo alla Carta di Treviso costituisce uno dei passaggi centrali della decisione.

Il documento deontologico, dedicato alla tutela dei minorenni nell'informazione, considera prioritario il diritto alla riservatezza dei bambini e degli adolescenti coinvolti in fatti di cronaca.

Questa protezione opera indipendentemente dal ruolo assunto nella vicenda. Un minorenne può essere vittima, testimone oppure indicato come responsabile di un comportamento illecito: la sua posizione non elimina le garanzie previste per l'età.

Il Garante ha ribadito espressamente questo principio, osservando che la condotta eventualmente attribuibile a un minore non può giustificare, da sola, la rinuncia alla tutela della sua identità.

Si tratta di un elemento essenziale per comprendere il rapporto fra privacy dei minori nelle notizie online e diritto di cronaca giudiziaria.

L'attenzione pubblica verso un episodio particolarmente grave può rendere legittimo un approfondimento sulle cause, sulle conseguenze e sulle risposte istituzionali. Non comporta però un diritto generalizzato a conoscere l'identità dei ragazzi coinvolti.

Il principio assume un significato ancora più concreto quando le notizie riguardano situazioni personali difficili.

Nel caso esaminato, alcuni articoli avevano riportato informazioni relative al percorso educativo e a problematiche comportamentali di un minorenne. Il Garante ha ritenuto che questi dettagli potessero aumentare il rischio di stigmatizzazione, soprattutto per la loro associazione con episodi di violenza.

L'esposizione pubblica di informazioni scolastiche o familiari può incidere sulla percezione della persona da parte di compagni, insegnanti e conoscenti. Una rappresentazione costruita intorno a difficoltà individuali rischia inoltre di accompagnarla per un periodo molto più lungo rispetto alla durata della vicenda giornalistica.

Immagini, interviste ai familiari e responsabilità delle redazioni

La diffusione di fotografie e filmati pone problemi differenti rispetto alla pubblicazione di informazioni testuali.

Un'immagine può rendere immediatamente riconoscibile un minorenne. Anche quando il volto viene oscurato, altri elementi visivi possono contribuire all'identificazione: l'ambiente circostante, le persone presenti, l'abbigliamento o caratteristiche già note a chi ha visto precedenti riprese.

La valutazione deve riguardare anche i video incorporati negli articoli e i contenuti provenienti dai social network.

Il fatto che una registrazione sia già pubblicamente accessibile non significa che possa essere riprodotta senza ulteriori verifiche da parte di una testata giornalistica. La ripubblicazione costituisce un nuovo trattamento dei dati personali, che deve rispettare le regole applicabili all'attività informativa.

Un problema analogo riguarda le interviste ai familiari.

La disponibilità dei genitori a parlare con un giornalista non elimina automaticamente le tutele previste per i figli. La responsabilità editoriale comprende la valutazione delle informazioni che possono emergere dalle dichiarazioni, dalle immagini e dal contesto delle riprese.

Nel caso esaminato, l'Autorità ha preso in considerazione anche le interviste realizzate presso l'abitazione familiare. L'oscuramento parziale dei volti è stato valutato alla luce della precedente diffusione delle immagini del minore e delle altre informazioni già pubblicate.

La privacy dei minori nelle notizie online richiede quindi un controllo che coinvolga l'intero prodotto giornalistico: testo, fotografie, video, didascalie, titoli e materiali incorporati.

La verifica non può limitarsi alla fase iniziale della scrittura. Può rendersi necessario intervenire su un articolo già pubblicato quando emergono nuovi elementi che aumentano il rischio di identificazione.

Motori di ricerca e permanenza delle informazioni personali

La durata della pubblicazione costituisce una differenza sostanziale fra una notizia destinata a esaurirsi rapidamente e un contenuto conservato in un archivio digitale.

Un servizio televisivo può essere riproposto online. Un articolo può restare accessibile per anni. Una fotografia può essere condivisa, salvata o ripubblicata da soggetti diversi da quelli che l'hanno diffusa originariamente.

I motori di ricerca amplificano questo fenomeno perché consentono di recuperare informazioni attraverso parole chiave, luoghi, eventi e associazioni fra persone.

Nel caso di un minorenne, la permanenza dei contenuti può produrre conseguenze anche a distanza di tempo. Una notizia pubblicata durante l'infanzia potrebbe risultare ancora reperibile quando la persona frequenta un'altra scuola, cerca un lavoro o intraprende nuove relazioni sociali.

La Carta di Treviso richiama espressamente la prolungata disponibilità nel tempo dei contenuti giornalistici digitali. Il Garante ha valorizzato questo elemento nel provvedimento del 27 ottobre, collegandolo al rischio di una rappresentazione negativa persistente.

Occorre distinguere, sul piano tecnico e giuridico, la rimozione di un contenuto dal sito che lo ospita dalla sua deindicizzazione nei risultati dei motori di ricerca.

La rimozione interviene sulla pubblicazione originaria. La deindicizzazione limita invece la possibilità di trovare determinate pagine attraverso specifiche ricerche, senza comportare necessariamente la cancellazione del contenuto dalla fonte.

Sono operazioni differenti, che possono rispondere a presupposti e procedure diversi.

Nel provvedimento relativo ai fatti di Milano, il Garante non ha disposto un generale intervento di deindicizzazione rivolto ai motori di ricerca. Ha ordinato ai titolari individuati di interrompere l'ulteriore diffusione dei dati e delle immagini identificative, comprendendo espressamente anche la permanenza online dei contenuti già pubblicati.

Questa distinzione è importante perché evita di attribuire alla decisione effetti che non risultano dal suo dispositivo.

Resta comunque evidente il problema della circolazione successiva. Anche quando una redazione modifica o elimina un contenuto, copie e ripubblicazioni possono continuare a essere disponibili altrove.

La gestione della privacy dei minori nelle notizie online richiede perciò particolare attenzione prima della pubblicazione, quando è ancora possibile evitare che informazioni personali entrino in una catena di condivisioni difficilmente controllabile.

Il rischio di trasformare un episodio di cronaca in un'etichetta personale

La valutazione del Garante non si concentra esclusivamente sulla possibilità di identificare i minori.

Nel documento viene esaminato anche il modo in cui la narrazione giornalistica ha rappresentato uno dei ragazzi coinvolti nei disordini.

Secondo l'Autorità, alcuni contenuti hanno spostato l'attenzione dalle ragioni delle manifestazioni alla vicenda individuale del minorenne, trasformando la sua immagine in un simbolo degli episodi di violenza.

Questa impostazione è stata ritenuta potenzialmente pregiudizievole per la personalità del soggetto interessato.

L'associazione ripetuta fra il volto di un bambino e immagini di danneggiamenti può consolidare una rappresentazione negativa, soprattutto quando viene accompagnata da informazioni sulle difficoltà personali o scolastiche.

Il rischio non riguarda soltanto la reputazione in senso generale. Il Garante richiama le possibili conseguenze emotive e psicologiche, le ripercussioni nell'ambiente scolastico e gli effetti sul percorso di costruzione dell'identità personale.

Si tratta di rischi individuati dall'Autorità, non della certificazione di danni psicologici già verificatisi nel caso concreto.

La distinzione è rilevante anche per l'attività giornalistica. La descrizione di un comportamento e l'attribuzione di un'identità sociale permanente alla persona che lo ha compiuto sono operazioni diverse.

Nel primo caso il racconto può essere circoscritto a un fatto verificabile. Nel secondo, soprattutto quando il protagonista è minorenne, la pubblicazione rischia di incidere sulla sua percezione pubblica ben oltre l'episodio raccontato.

Il provvedimento urgente e gli obblighi per gli editori coinvolti

La misura adottata il 27 ottobre 2026 ha effetto immediato dalla ricezione del provvedimento da parte dei destinatari.

Il Garante ha disposto il divieto di ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo, dei dati personali e delle immagini idonei a rendere identificabili i minori interessati.

Il divieto comprende la perdurante disponibilità online dei contenuti già pubblicati. Di conseguenza, l'intervento richiesto non riguarda esclusivamente nuove trasmissioni o ripubblicazioni, ma anche la gestione del materiale presente negli archivi digitali delle testate coinvolte.

L'Autorità ha chiesto ai sei titolari del trattamento di comunicare, entro tre giorni dalla ricezione, le iniziative adottate per dare attuazione alle prescrizioni, fornendo un riscontro documentato.

Ha inoltre ricordato le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa per l'inosservanza delle limitazioni e per il mancato riscontro alle richieste formulate nell'esercizio dei suoi poteri.

La decisione è stata adottata dal presidente del Garante in ragione dell'urgenza e deve essere sottoposta alla ratifica del Collegio nella prima riunione utile, secondo le disposizioni organizzative richiamate nel documento.

L'istruttoria sul caso rimane distinta dalla misura provvisoria. Eventuali valutazioni definitive e ulteriori provvedimenti dipenderanno dagli sviluppi del procedimento.

Il Garante ha rivolto anche un avvertimento ai potenziali utilizzatori dei contenuti, segnalando che l'ulteriore diffusione delle informazioni identificative potrebbe integrare una violazione delle norme sulla protezione dei dati.

L'avvertimento assume rilievo per il sistema dell'informazione digitale, nel quale fotografie e filmati vengono spesso ripresi da altre testate dopo la prima pubblicazione.

Le regole generali per il giornalismo digitale

La decisione del 27 ottobre non stabilisce che ogni informazione relativa a un minorenne debba essere esclusa dalle notizie.

Il quadro normativo richiede una valutazione della rilevanza pubblica, dell'essenzialità dei dati, della dignità della persona e dell'interesse oggettivo del minore.

La differenza fra le regole generali e le indicazioni relative al caso milanese è significativa.

Le prime valgono stabilmente per l'attività giornalistica, indipendentemente dal mezzo utilizzato. Le seconde derivano dalle circostanze accertate in via preliminare dall'Autorità: la circolazione virale dei filmati, la diffusione di dati personali, l'identificabilità dei ragazzi e il particolare rilievo assunto dalla loro rappresentazione mediatica.

Le regole deontologiche impongono inoltre di considerare l'interesse pubblico della notizia senza confonderlo con l'interesse del pubblico per i dettagli privati.

Un fatto può essere meritevole di copertura giornalistica anche quando non è necessario mostrare il volto dei protagonisti minorenni o descriverne la vita familiare.

Per le redazioni questo comporta scelte concrete. La selezione delle immagini deve tenere conto della possibilità di riconoscimento. Le informazioni sulla scuola e sulla famiglia devono essere valutate in relazione alla loro effettiva necessità. I materiali provenienti da altre fonti devono essere sottoposti a verifiche autonome, anche quando sono già ampiamente diffusi.

La tutela riguarda inoltre i contenuti pubblicati sui canali social delle testate, dove titoli, immagini di anteprima e brevi estratti possono circolare separatamente dall'articolo originale.

Un testo accuratamente anonimizzato potrebbe perdere parte delle sue protezioni se accompagnato, nella distribuzione social, da una fotografia riconoscibile o da una didascalia contenente informazioni personali.

La privacy dei minori nelle notizie online riguarda quindi l'intero processo editoriale, dalla raccolta delle informazioni alla loro diffusione attraverso piattaforme differenti.

Il caso milanese aggiunge un'indicazione particolarmente concreta: la verifica dell'identificabilità deve considerare anche quanto è già stato pubblicato da altri, perché l'accumulo di informazioni può rendere riconoscibile un minorenne persino quando un singolo contenuto appare parzialmente anonimizzato.

Il provvedimento impone ora agli editori destinatari di documentare le misure adottate. L'esito dell'istruttoria chiarirà le ulteriori conseguenze del caso, mentre resta immediatamente applicabile la limitazione urgente della diffusione dei dati e delle immagini identificative prevista dall'Autorità.

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