

Ogni lavoratore dipendente ha la possibilità, oltre che il pieno diritto, di interrompere unilateralmente il rapporto con il proprio datore di lavoro e di rescindere il proprio contratto. Questo atto di licenziamento prende il nome di dimissioni volontarie e rappresenta una decisione libera e spontanea, che deve però seguire una prassi corretta e rispettare le normative per evitare conseguenze negative. In questo articolo vogliamo fornire tutti i consigli per le dimissioni volontarie: procedura, preavviso, revoca e modifica.
Dimissioni volontarie: la procedura per licenziarsi
In passato le dimissioni volontarie non avevano una chiara regolamentazione. Questo ha provocato quella è stata definita la pratica delle “dimissioni in bianco”, cioè il far firmare direttamente al lavoratore, al momento dell'assunzione, le proprie dimissioni, da poter poi datare in un secondo momento per mandare via il dipendente in caso di malattia, infortunio, gravidanza, ecc. Per far fronte a questo comportamento diffuso, con la Riforma del lavoro, il Jobs Act ha introdotto una nuova procedura di dimissioni, in vigore dal 12 marzo 2016. Da quel preciso momento, le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro in essere devono essere comunicate esclusivamente online tramite procedura telematica, che può essere eseguita dal lavoratore stesso, oppure da soggetti giuridicamente abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro, ecc.). Il procedimento è molto semplice. Prima di tutto, occorre collegarsi al portale del Ministero del Lavoro e accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) oppure PIN dispositivo dell’INPS. L’accesso permette di raggiungere il form tramite cui procedere alla trasmissione della comunicazione, compilando tutte le informazioni richieste (dati personali, dettagli del contratto, data di decorrenza delle dimissioni, ecc.). Dopo aver inviato il modulo, il datore di lavoro riceverà automaticamente la comunicazione. Anche se non obbligatorio, è buona norma informare il datore di lavoro prima di inviare le dimissioni telematiche. Questo gesto dimostra rispetto e professionalità e consente di mantenere un rapporto positivo con l’Azienda. Importante sapere che, in caso di periodo di prova, non bisogna procedere con la comunicazione telematica, ma basta semplicemente avvisare il datore di lavoro, senza alcun preavviso da rispettare.
Dimissioni volontarie: il preavviso
Anche se si tratta di dimissioni volontarie, queste non sono mai immediate, ma richiedono il cosiddetto “periodo di preavviso”, introdotto sia per tutelare il datore di lavoro e i colleghi da questo cambiamento imminente che potrebbe minare gli equilibri, sia per garantire il tempo necessario a trovare un sostituto. Non esiste un periodo di preavviso standardizzato, ma la sua durata varia in base all’anzianità di servizio e al ruolo ricoperto dal lavoratore e si applica esclusivamente ai contratti a tempo indeterminato. In caso di licenziamento senza preavviso, l’Azienda può trattenere dall’ultima busta paga da saldare una somma come risarcimento (“indennità di mancato preavviso”). Questo indennizzo non è invece valido in alcuni specifici casi, come le dimissioni per giusta causa, quelle date durante il periodo di prova o per accordi collettivi di esodo, i lavoratori che si licenziano in quanto vittime di mobbing e le donne in gravidanza o con figli minori di 3 anni.
Dimissioni volontarie: la revoca
Una volta rassegnate le dimissioni volontarie, un lavoratore può cambiare idea e richiederne la revoca, cioè tornare sui propri passi per mantenere il proprio posto di lavoro senza necessità di una nuova assunzione. Questa decisione deve essere presa entro 7 giorni dalla data della comunicazione tramite procedura online e deve essere resa concreta sullo stesso Portale (pulsante “Revoca”), per esplicitare ufficialmente l’intenzione di annullare la richiesta di dimissioni. In caso di licenziamento volontario dovuto a ricatti o minacce, incapacità di intendere e volere o erronea interpretazione del contratto, un lavoratore dipendente può chiedere la revoca anche oltre i 7 giorni stabiliti dalla Legge, con reintegro immediato e spesso un appropriato risarcimento danni.