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Copyright: come tutelare le tue opere con il diritto d'autore

Avrai sicuramente già visto il tipico simbolo del copyright, su libri o su altri prodotti dell’ingegno altrui: è facilmente riconoscibile perché consiste in una “c” cerchiata, cioè ©. Se non sai esattamente cosa significhi nel dettaglio, sei nel posto giusto!

Se vuoi proteggere la tua opera, che sia un libro, un film o un altro tipo di creazione creativa, ricordati che una branca della giurisprudenza si occupa esattamente di questo. Ed è nel tuo interesse informarti al riguardo per essere capace di proteggere le tue stesse opere.

Cos’è il copyright? E il diritto d’autore?

Facciamo subito chiarezza: con “copyright” si intende esattamente il diritto d’autore, ma in inglese. Se senti parlare di copyright, quindi, è come sentir parlare di diritto d’autore. E il primo articolo della Legge sul diritto d’Autore, in totale molto complessa e articolata, prevede che “siano protette le opere dell’ingegno di carattere creativo”, qualunque sia il modo o la forma di espressione.

Nel secondo articolo del Diritto d’Autore vengono individuate le principali categorie delle opere tutelabili, in particolare:

  • Opere e composizioni musicali;
  • Opere letterarie, scientifiche, didattiche e religione;
  • Opere coreografiche e pantomimiche;
  • Opere dell’arte cinematografica;
  • Opere fotografiche;
  • Programmi per elaboratore;
  • Banche di dati.

Queste categorie inquadrano la maggior parte delle opere che godono del diritto d’autore, ma anche opere che non sono qui classificabili possono godere degli stessi diritti. Oltretutto, la legge non giudica il livello di “creatività” delle opere, l’importante è che siano frutto di un atto creativo e che siano dotate di una precisa forma espressiva. Le idee, ad esempio, non sono protette perché appropriabili liberamente da altri.

Noi usiamo indistintamente sia il termine inglese che quello italiano, come se fossero sinonimi. Però, se volessimo essere fiscali, dovremmo usare solo il termine “diritto d’autore” perché col termine “copyright” si intende in particolare la legislazione americana nell’ambito del diritto d’autore. Questa è molto diversa dalla nostra perché si concentra più sui diritti economici, mentre la nostra disciplina è più approfondita nell’ambito dei diritti morali.

Ma cosa sono questi diritti? In cosa consiste, nella pratica quotidiana, il diritto d’autore? E perché è così importante?

Il Diritto d’Autore, tra diritti patrimoniali e diritti morali

È essenziale chiarire subito che per diritto d’autore non si intende un solo diritto, ma un complesso di diritti e doveri che devono essere ben compresi se si ha intenzione di tutelare le proprie opere. In particolare, il diritto d’autore comprende due categorie di diritti:

  1. Diritti patrimoniali o di utilizzazione economica, che si concentrano principalmente sul diritto di sfruttamento economico esclusivo;
  2. Diritti non patrimoniali o morali, come il diritto della paternità, il diritto a opporsi a modificazioni e il diritto al ritiro dell’opera dal commercio.

Chiaramente i diritti patrimoniali sono quelli più interessanti dal punto di vista economico, perché il diritto d’autore dura in linea di massima per 70 anni dopo la morte dell’autore; quindi lo sfruttamento economico di una propria creazione è ciò che può agevolare sia l’autore sia gli eredi dell’autore dopo la sua morte.

Una cosa importante da ricordare è che i diritti patrimoniali sono disponibili alla cessione, che comporta il totale trasferimento del diritto scelto, o alla licenza, che permette a terzi di sfruttare l’opera per il periodo di tempo concordato.

I diritti non patrimoniali, invece, sono indisponibili e irrinunciabili, quindi non cedibili. Anche se la massiccia presenza di ghostwriter ha costretto molti giuristi ad interrogarsi sulla validità di questi principi, vista la cessione “di fatto” dei diritti morali.

Come si ottiene il copyright? E perché ottenerlo?

È semplicissimo: il copyright non è né un marchio né un brevetto, quindi non deve essere riconosciuto da alcun ente. Questo perché il “diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera” stessa, quindi un’opera edita o inedita gode già alla sua nascita dei diritti d’autore.

Per essere certi di essere tutelati, è consigliabile però registrare la paternità dell’opera inedita presso gli enti che se ne occupano, mostrando le prove necessarie al controllo. In Italia il principale Ente, ma non l’unico, che si occupa di queste pratiche è la SIAE, sigla che indica la Società italiana degli Autori e degli Editori.

Il riconoscimento di un ente specializzato è molto utile in casi di controversie di paternità o di plagio, sebbene non siano proprio all’ordine del giorno. L’iscrizione all’ente è ancor più utile dal punto di vista della prevenzione, perché inibisce la volontà di malfattori di appropriarsi dell’opera d’altri.

Il deposito presso la SIAE, ad esempio, è utilissimo nel caso si decida di presentare la propria opera a dei possibili editori. L’appropriazione indebita di una copia del vostro manoscritto potrebbe avere, come esito, la pubblicazione del vostro atto creativo col nome di un altro. Nel caso abbiate registrato la vostra opera ancora inedita presso la SIAE, potete stare tranquilli: avete tutte le carte in regola per rifarvi su chi ha riprodotto la vostra opera senza il vostro permesso!

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