Connect
To Top

Il diritto d'autore, come tutelarlo

L'Italia fa parte della "Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche", altrimenti nota come Convenzione di Berna , che fu riconosciuta per la prima volta a Berna, in Svizzera, nel 1886 ed è un accordo internazionale che disciplina il diritto d'autore.

Pertanto, tutte le opere in cui l'autore proviene dall'Italia o pubblica per la prima volta in Italia avrà protezione del copyright in tutti i paesi firmati dalla Convenzione di Berna.

Come tutelare il diritto d'autore

Negli ultimi anni i tribunali hanno fissato limiti più chiari sull'esenzione dal regime di responsabilità per i fornitori di servizi Internet. In particolare, una serie di sentenze riguardavano le attività dei cosiddetti "fornitori di servizi di hosting"Ai sensi dell'articolo 16 della legge italiana sul commercio elettronico (decreto legislativo 2003/70), che recepisce l'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico dell'UE (2000/31 / CE), i fornitori di servizi di hosting sono esenti da responsabilità qualora i diritti di terzi vengono violati sulle piattaforme online dei fornitori di servizi di hosting purché i fornitori di servizi di hosting:

  • non è a conoscenza dell'attività o delle informazioni illegali
  • o agisce rapidamente per rimuovere il materiale illegale una volta reso consapevole della sua natura illecita.

A questo proposito, la Corte d'appello di Roma (specializzata in controversie in materia di proprietà intellettuale) si è pronunciata sull'inapplicabilità dell'articolo 16 della legge sul commercio elettronico contro i fornitori che svolgono più attività di semplice attività tecnica, automatica e passiva, come specificamente previsto per dal considerando 42 della direttiva sul commercio elettronico (sentenza 28337, 29 aprile 2017).

Questa sentenza è in linea con altre recenti decisioni in materia (Tribunale di Roma, Camera delle corporazioni, sentenza 14279, RTI-Megavideo, 15 luglio 2016; Tribunale di Roma, sentenza 8437, RTI-Break Media, 27 aprile 2016; Tribunale di Roma , Corporate Chamber, RTI-l'Espresso, 13 luglio 2016; Tribunale di Roma, RTI-Kit Digital, 5 maggio 2016). Infatti, la Corte d'appello di Roma ha negato l'operatore di una piattaforma online (che offriva servizi di condivisione di video) esenzione dalla responsabilità ai sensi dell'articolo 16 della legge sul commercio elettronico in quanto l'attività svolta non era "limitata alla semplice fornitura di supporto tecnico al fine di consentire agli utenti di accedere alla piattaforma digitale, come si è dimostrato ... molto più complesso e strutturato di un tipo di attività neutrale, puramente tecnico ".

A tal fine, una sentenza (relativa alla stessa controversia) del Tribunale di Roma (RTI-Break Media, menzionato sopra) ha dimostrato che la giurisprudenza italiana e dell'UE concordata concordava sul fatto che i fornitori di servizi di intermediazione non beneficiano di esenzioni di responsabilità per atti commessi da destinatari di servizi quando i fornitori di servizi svolgono un ruolo significativo nell'ottimizzazione della presentazione di offerte e contenuti digitali si trova sulla piattaforma online, anche se contribuisce in minima parte alla modifica di materiale online dannoso per gli interessi tutelati.

Nelle citate sentenze, i tribunali italiani apparentemente hanno definito, una volta per tutte, quali criteri devono essere presi in considerazione quando si valuta la natura, sia essa attiva o passiva, di un fornitore. I tribunali hanno ritenuto che maggiore è il grado di coinvolgimento di una piattaforma di condivisione dei contenuti nella gestione dei dati (ovvero indicizzazione e catalogazione dei contenuti),

In un diverso procedimento, il Tribunale di Roma (sentenza 693/2019, RTI-Vimeo, 10 gennaio 2019) ha stabilito un altro importante principio decretando che le piattaforme possono essere ritenute responsabili di "cooperazione colpevole per omissione, per violazione dei diritti d'autore" nella caso in cui non riescano ad agire immediatamente e adempiere all'obbligo specifico di "rimozione immediata". In tali casi, le piattaforme saranno soggette a una sanzione per qualsiasi futura violazione successiva alla sentenza stessa.

Il Tribunale di Roma ha inoltre riconosciuto l'orientamento granitico della Corte di giustizia europea riguardo alle violazioni dei diritti d'autore commesse attraverso la tecnica di collegamento (sentenza 3512/2019, RTI-Facebook, 15 febbraio 2019). Il tribunale ha riconosciuto che la pubblicazione di collegamenti ipertestuali senza specifica autorizzazione da parte del proprietario deve essere considerata illegale, in quanto costituisce un atto di comunicazione dell'opera "a un nuovo pubblico diverso da quello originariamente autorizzato dall'attore".

Perciò: anche il cosiddetto provider di hosting passivo, non appena ricevuto la notizia della trasgressione commessa dagli utenti del suo servizio, deve intervenire per consentire la pronta rimozione delle informazioni illegali immesse sul sito o per impedire l'accesso ad esse, in quanto è tenuto a condurre la propria attività in conformità con la diligenza che è ragionevole aspettarsi di rilevare e prevenire le attività illegali specificamente segnalate.

Infine, la Corte Suprema è intervenuta sullo status di "intermediario" (ovvero una parte che consente la violazione dei diritti di un autore indirettamente attraverso la fornitura di determinati servizi di informazione) (sentenza 7708/2019, RTI-Yahoo). Secondo la corte, la limitazione del regime di responsabilità civile prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 70/2003 non si applica agli intermediari che non si limitano a svolgere un'attività "di natura puramente tecnica, automatica e passiva, che implica che il fornitore di servizi della società dell'informazione non conosce o controlla le informazioni trasmesse o archiviate ", come espressamente stabilito nel considerando 42 della direttiva UE 2000/31 / CE.

Inoltre, nell'ottobre 2018 l'Autorità Garante per le Comunicazioni italiana ha approvato le modifiche alla normativa sulla protezione del diritto d'autore relativa alle reti di comunicazione elettronica. Le nuove norme disciplinano l'esercizio dei poteri che l'articolo 2 della direttiva UE 2021/29 / CE ha attribuito all'autorità allo scopo di combattere le violazioni più gravi attraverso la fornitura di adeguati poteri precauzionali e misure contro il ripetersi delle stesse violazioni . In particolare, è possibile prendere misure precauzionali, con urgenza e se le condizioni sono soddisfatte, entro tre giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

More in Comunicazione & Marketing